Ordinanza della Capitaneria di Porto...
... sulla necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone lungo la scogliera frangiflutti del porto industriale.
ORDINANZA N.16/1995
(attualmente in vigore)
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:
RITENUTO: di dover disciplinare l'accesso delle persone alla radice del molo industriale del Porto di Manfredonia e lungo la scogliera frangiflutti a difesa del porticciolo adiacente;
CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone;
VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione:
O R D I N A
Art.1
Con effetto immediato e per motivi connessi con la salvaguardia della pubblica incolumità, è fatto divieto a chiunque di transitare, sostare, esercitare la pesca sportiva e subacquea nonchè la balneazione rispettivamente su tutta la scogliera frangiflutti esistente, posta a difesa del porticciolo adiacente la radice del molo industriale del Perto di Manfredonia, e nello specchio acqueo circostante
Art.2
I mezzi nautici in entrata ed uscita dalla darsena esistente denominata "Cala delle Sirene" hanno obbligo di navigare a lentissimo moto, evitando nella maniera più assoluta l'effettuazione di manovre che possano arrecare pregiudizio o pericolo per l'incolumità di bagnanti eventualmente presenti negli specchi acquei circostanti la scogliera di cui all'articolo precedente
Art.3
Si delega il Comune di Manfredonia a predisporre ed installare idonei cartelli monitori sulla scogliera interessata ed in prossimità della stessa, riportanti i suddetti divieti.
Art.4
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la precedente Ordinanza.
Art.5
I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.
Manfredonia. Lì 21 giugno 1995
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico PICONE
(Comunicato tratto dal sito ufficiale del Comune di Manfredonia)