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Dillo all'avvocato - 6
Il vecchietto dove lo metto...? Cosa succede se i figli non vogliono o non possono prendersi cura degli anziani genitori? Risponde l'avvocato
Pubblicato il 4 maggio 2007 alle 12:33

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Innanzitutto complimenti a tutta la redazione sia per le news che per questa iniziativa e tutto il resto...

Veniamo alla questione che vorrei sottoporre all Egr. Avv. che gentilmente ci aiuta, gradirei sapere se è possibile obbligare legalmente i figli all'accudimento del proprio genitore/i anziano/i e non autosufficiente/i. Se fosse possibile cosa si dovrebbe fare? Le chiedo questo in quanto nella mia famiglia, purtroppo, c'è il classico problema del genitore anziano che deve essere accudito praticamente tutti i giorni, per tutta la giornata e anche parte della notte, ma come accade in molti casi qualche figlio (che sia residente altrove, che sia per altro motivo futile, ecc.ecc.) non si degna nemmeno di una telefonata. Si è fatta richiesta di indennizzo per assistenza accompagnatoria (con i suoi tempi decisamente lunghi), ma ovviamente ad oggi tutti gli oneri sono a carico di pochi e non di tutti i figli.

La ringrazio anticipatamente per l'aiuto.

Davide


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Gent.mo Davide,
spesso i figli dimenticano i loro doveri morali verso i genitori. Si sa, ricordando un vecchio proverbio, che il bene (l'amore) "scende" e non "sale"... Cercherò di riassumere i principi che regolano la materia.
E' opportuno prima di tutto chiarire, con articoli tratti dal Codice Civile, che, mentre i genitori hanno il dovere di mantenere i figli:

----------------- Articolo 147 - Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.


I figli, invece, devono "solo":


--------------- Articolo 315 - Doveri del figlio verso i genitori


Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.



La reciprocità esiste, però, per gli obblighi alimentari:

Articolo 433 - Persone obbligate

All' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.



Prima di tutti è però obbligato il donatario:

Articolo 437 - Obbligo del donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato , a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria .

Articolo 438 - Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento .

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.


Tutti i figli devono aiutare, almeno economicamente, il genitore in difficoltà:

Articolo 441 - Concorso di obbligati

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.


L'articolo seguente spiega come possono essere dati gli alimenti:

Articolo 443 - Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.


Il genitore dovrà scrivere una raccomandata al figlio esponendo lo stato di bisogno, il reddito insufficiente e la necessità di aiuto. Se questi continuerà a fregarsene, allora - rivolgendosi ad un legale di fiducia - non rimarrà che ricorrere al Tribunale.
Soluzione da percorrere come extrema ratio: meglio tener lontane, per quanto possibile, le questioni di famiglia dalle aule di giustizia.

Avv. Vanni Salcuni


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