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In caso di attestato di rischio errato cosa si puņ fare a livello legale?
E' possibile stare ancora in 13esima classe senza aver mai fatto un incidente? Risponde l'avvocato
Pubblicato il 19 aprile 2008 alle 13:45

Centro Commerciale Leclerc

Egregio avvocato,

Se un agente di assicurazione RCA emette al proprio cliente un attestato di rischio errato cosa si può fare a livello legale?

Ho presentato alla nuova compagnia assicuratrice un attestato di rischio considerato errato dalla direzione generale della compagnia assicuratrice precedente.

E' possibile che dal 2004 ad oggi io stia ancora in 13esima classe senza che abbia mai fatto un incidente?

Grazie, saluti.

Enrico

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Gentilissimo Enrico,
colgo l'occasione del Suo quesito, per illustrare il contenuto del Regolamento dell' ISVAP n. 4 del 9 AGOSTO 2006, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8.2.08 n.2590. Tutti i proprietari di autovetture dovrebbero conoscerlo bene, specialmente dopo le recentissime modifiche.

Il Regolamento prevede:

Art. 2 (Obblighi di comunicazione)
1. Le imprese (Assicuratrici) trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.

2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.

3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3 (Contenuto della comunicazione)
1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
- la data di scadenza del contratto;
- eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Art. 4 (Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, del decreto, le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.

3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.

5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

Art. 6 (Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per
l’annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi,
intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
j) la firma dell’assicuratore.

2. Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo”.

Art. 7 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)
1. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.



Per quanto riguarda la Sua situazione, credo sia abbastanza facile rettificare i dati dell'attestato di rischio e poi ricalcolare il premio e la classe di merito. Mi pare strano che sia stato l'agente direttamente a scrivere il certificato; di solito è preparato dalla Direzione delle Compagnie assicuratrici o, comunque, l'agente si limita a stamparlo.

Altrettanto strana è la permanenza in 13a classe, pur in mancanza di sinistri. Chieda chiarimenti, per iscritto, alla Sua Compagnia.

   
Avv. Vanni Salcuni


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