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Si può usare l'ascensore per portare giù la bici?
Oppure è fatta solo per le persone?
Pubblicato il 2 luglio 2009 alle 12:57

Centro Commerciale Leclerc

Buongiorno avvocato,
ho bisogno di un chiarimento: abito al terzo piano e mio figlio è stato rimproverato più volte da diversi condomini perchè utilizza l'ascensore per poter portare giù la sua bici adducendo che l'ascensore è stata fatta per le persone. Hanno ragione? La bici la teniamo sul balcone. Come facciamo a portarla giù? Spero in una sua risposta.

La ringrazio in anticipo per la disponibilità.

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L'art.1117 del Codice Civile (Parti comuni dell'edificio) recita:

"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."

L'Articolo 1102 - (Uso della cosa comune) chiarisce i limiti d'uso dell'ascensore

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Non credo, salvo che il Regolamento di Condominio disponga diversamente, che possa essere impedito l'uso dell'ascensore per il trasporto della bicicletta.
Suo figlio dovrà solo stare attento a non sporcare l'ascensore e a non provocare danni.

La Corte di Cassazione si è espressa su di un caso simile, riguardante il ben più gravoso uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio.
Sentenza 06.04.1982, n. 2117
"Anche nel condominio degli edifici trova applicazione, relativamente ai beni comuni, il principio, desumibile dall'art.. 1102 cod. civ., che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali ridondanti a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi. Da tanto consegue che in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e all'eventuale orario di esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare del suddetto uso particolare dello ascensore".


Avv. Vanni Salcuni
Corso Manfredi, 246
tel: 0884 583990

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