| | Come distaccarmi dalla linea telefonica? Dopo due mesi di vani tentativi
 Salve,
sono ormai due mesi che cerco invano il distacco della linea telefonica abitativa per disuso. Dopo fax di disdetta, telefonate e prese in giro degli operatori della suddetta compagnia, al momento fanno orecchie da mercante.
Come posso muovermi'?
La ringrazio anticipatamente.
Giovanni
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Caro Giovanni, Penso sia indispensabile mandare una raccomandata con a.r. alla società telefonica. Dovrà esporre i fatti e chiedere il distacco della linea. Passati 30 giorni (anche se bisognerebbe leggere le condizioni contrattuali della compagnia telefonica), si potrà proporre domanda obbligatoria di conciliazione della controversia al CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) di Bari. (Via Paolo Lembo 40/F - 70124 Bari)
Così ha disposto la legge 31.07.1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi della telecomunicazione e radiotelevisivo), all'art.11:
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
La successiva Delibera 137/07 dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, agli artt.7 e seguenti, descrive il procedimento:
Articolo 7 - Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com 1. Nell’istanza presentata al Co.re.com che introduce il procedimento di conciliazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell’operatore. L’istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell’utente interessato.
2. Nell’istanza devono essere altresì indicati: a. i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti; b. gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; c. le richieste dell’istante; d. i documenti che si allegano.
3. L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.
4. L’istanza può anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it) e presso gli uffici dei Co.re.com.
5. Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell’istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l’improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all’istante.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio (anche se vi sono sentenze che dicono il contrario) e non si può ricorrere all'autorità giudiziaria prima che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta. Se neanche il CORECOM risolverà la questione, dovrà iniziare una causa davanti al Giudice di Pace.
Avv. Vanni Salcuni
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