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Dillo all'avvocato - 2
Rumori molesti di notte in condominio o in strada? Risponde l'avvocato
Pubblicato il 3 aprile 2007 alle 11:14

Centro Commerciale Leclerc

Spett.le Manfredonia.net ed egregio avvocato,

volevo porre un quesito che credo interessi a molti che come me abitano in un condominio. Quali sono gli orari in cui è fatto divieto di provocare rumori che disturbino il riposo notturno?
Può anche un solo condomino richiedere che durante la notte non vengano eseguiti lavori od altro che disturbino il normale diritto al riposo?

Anche in assenza di regolamento condominiale c'è una norma che precisa gli orari? In modo tale da poterlo far presente in un eventuale assemblea.

Spero di aver posto domande chiare.

Grazie per l'attenzione

S.V.

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Gentile Signore,

non penso sia necessario l'avvocato per chiarire che durante le ore notturne non si debbano provocare rumori fastidiosi per il prossimo. La notte è fatta per dormire e nessuno può pensare - in condominio - di svolgere altre attività.

Il regolamento condominiale (avente forza di legge se approvato da tutti i condomini o predisposto dall'originario costruttore) potrebbe, al massimo, definire con precisione gli orari di svolgimento delle attività rumorose durante il giorno (lavori, esercizi musicali ecc).

La materia è abbastanza complessa e Lei, purtroppo, non ha indicato di che tipo siano i rumori che la disturbano; non posso perciò che elencarle alcune norme applicabili:

"Codice Civile, articolo 844 - immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità , avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."


La tollerabilità di un rumore viene misurata (in decibel, di solito +3) rispetto al rumore di fondo. E' chiaro, quindi, che di notte ben pochi sono i rumori consentiti.

Potrà anche essere utile, forse, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", anche se la giurisprudenza non lo ritiene applicabile direttamente ai rapporti fra privati.

Se il caso è particolarmente grave, potrà chiedere al Giudice l'emissione di un provvedimento di urgenza, ex art.700 del codice di procedura civile. Altrimenti dovrà agire con un'azione inibitoria ordinaria.

Un altro aspetto da considerare, poi, è quello del danno alla salute collegato all'esistenza e alla sopportazione di un'esposizione ad intollerabili e fortemente lesive immissioni acustiche, idonee a compromettere le utilità della vita di relazione non godute.

Come extrema ratio, infine, l'art.659 del Codice Penale: (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l' arresto fino a tre mesi o con l' ammenda fino a lire seicentomila. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità."

A mio avviso, questa disposizione dovrebbe essere applicata con decisione per limitare il disturbo provocato dai proprietari e dagli avventori dei numerosi esercizi pubblici (pub, disco-bar ecc), sorti come funghi nella nostra città; soprattutto nelle vie del centro storico, a "diretto contatto" con abitazioni in pianterreno spesso abitate da persone anziane. Ricordo, anni addietro, un signore che non riusciva più a dormire perchè reso ansioso dal fracasso provocato - alle 3 di notte - dal proprietario di un pub che scaricava centinaia di bottiglie di birra nei contenitori della raccolta differenziata...


Avv. Vanni Salcuni

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