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Dillo all'avvocato - 1
Auto parcheggiate sui marciapiedi nel centro di Manfredonia. Che fare? Risponde l'avvocato
Pubblicato il 29 marzo 2007 alle 10:49

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Spett.le Redazione Manfredonia.net,

ivio questa mail chiedendo se sia possibile porre l'accento su un problema che pare che non interessi a nessuno.

Abito nella zona di via S. Giovanni Bosco a Manfredonia. Ormai in questa via non è più possibile, per i pedoni, usare il marciapiede.

E' da più di un anno, ormai, che i residenti della via hanno acquisito l'abitudine di parcheggiare la propria auto sul marciapiede costringento i pedoni ad usare la strada per spostarsi.

Ho visto con i miei occhi la macchina dei vigili urbani percorrere questa strada e chissà quante volte lo hanno fatto, fingendo di non notare le numerose auto parcheggiate in questo modo illecito.

Basta fare una passeggiata dalle 19,00 in poi per rendersi conto del problema.

Grazie

V.T.

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Cara signora,

sono convinto che il rispetto della legalità inizi osservando anche le piccole regole. Credo che l'ormai passata di moda buona educazione sarebbe già sufficiente per eliminare l'inconveniente da Lei lamentato.

Quanto al mancato intervento dei vigili urbani, il mio consiglio è quello di annotare la targa dell'auto di servizio: sarà così più facile per l'Amministrazione - se lo vorrà - ammonire i nostri dipendenti poco attenti...

Non mi resta, infine, che ricordare le seguenti disposizioni del Codice della Strada, riguardanti anche il caso, spesso oggetto di interventi su manfredonia.net, di sosta davanti ai sottani, in assenza di marciapiede:

Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli (2° e 4° comma)

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

Articolo 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.


Avv. Vanni Salcuni

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