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Dillo all'avvocato - 7
Devo pagare la TARSU per l'immobile dove risiedeva mia madre che ora è deceduta? Risponde l'avvocato
Pubblicato l'11 maggio 2007 alle 17:54



Gentile redazione vi pongo il seguente quesito.
Ho un immobile di proprietà per 1/5, nel quale risiedeva mia madre, che è venuta a mancare nel marzo 2007. La domanda è:
- devo pagare la quota della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2007 relativa a mia madre?
- devo pagare la quota della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2007 relativa a 1/5 ora di mia proprietà?
- non devo pagare niente in quanto nell'immobile non vi risiede più nessuno anche essendo ancora arredato?

Attendo una vs. risposta, nell'attesa porgo cordiali saluti.


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Il Regolamento sulla TARSU del Comune di Manfredonia, approvato secondo le indicazioni del Dlgs n.507/1993 (www.comune.manfredonia.fg.it/atti/regola/home.htm)
spiega i presupposti della tassa:


Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1)
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma l° e 2°.


Art. 5 - Soggetti passivi (63.1)
La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
Art. 13 - Riduzioni di tariffa (66.3 e 4: facoltativo)
A partire dal l° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano inmisura ridotta nei
seguenti casi: riduzione (massimo 1/3 della tariffa)
a. abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze 30%
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originario di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente
di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. 30%
c. abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all' estero per più di 6 mesi all'anno 30% 4


Art. 14 - Obbligazione tributaria
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si
protrae alle annualità successive:
- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Aggiungo una massima della Cassazione:

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 5 novembre 2004, n. 21212
"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l' art. 63 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140 secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte".


Il lettore dovrà denunciare il decesso della madre ed indicare i nuovi detentori dell'immobile. Una considerazione personale: resta l'ingiustizia di fondo di una tassa (compenso obbligatorio corrisposto allo stato o ad altro ente pubblico come controprestazione di un servizio specifico) calcolata sull'ampiezza dei locali occupati e non sul numero degli occupanti, effettivi produttori di rifiuti.

Avv. Vanni Salcuni

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